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DEFINIZIONE DI CONTRIBUTI PER LE IMPRESE
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Aiuti de minimis
La normativa sugli aiuti de minimis consentono di esentare dall'obbligo di notifica di tali aiutii da uno Stato membro ad un'impresa, che risultino compatibili con le regole di concorrenza. Definizione di aiuti de minimis In base alla comunicazione della Commissione del 6 marzo 1996, gli aiuti de minimis sono aiuti concessi da uno Stato membro ad un'impresa, il cui importo è da considerare di importanza minore. Di conseguenza, i suddetti aiuti sono esenti dall'applicazione delle regole di concorrenza. L'importo totale degli aiuti de minimis non può superare 100 000 euro su un periodo di tre anni. Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis") [Gazzetta ufficiale L 10 del 13.01.2001]. Il 12 giugno 2006 è stata pubblicata la Proposta riveduta della Commissione relativa a una regola de minimis modificata. Si tratta della proposta di regolamento “Nuova esenzione per categoria degli aiuti “de minimis” modificata” relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) |
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Contributo in conto capitale:
consiste nel classico contributo “a fondo perduto”. Viene normalmente calcolato in percentuale delle spese ammissibili e non è prevista alcuna restituzione di capitale o pagamento di interessi. Normalmente non sono necessarie garanzie, tranne i casi nei quali è prevista l’erogazione di un anticipo. Il contributo viene concesso a fronte di un investimento dell’imprenditore per la realizzazione di opere o l’acquisto di beni strumentali che abbiano effetti durevoli sull’impresa ed è calcolato in percentuale sul totale dell’investimento. Il contributo viene erogato solo a fronte della presentazione di documentazione di spese (fatture dei fornitori saldate).
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Contributo in conto esercizio (gestione):
corrisponde a un contributo in conto capitale, differisce solo per quanto riguarda l’imposizione fiscale alla quale viene assoggettato. In questo caso infatti il contributo viene identificato come ricavo e deve essere tassato nel periodo di competenza e per l’intero importo. Normalmente questa tipologia di agevolazione viene concessa per contribuire alle spese di gestione (personale, pubblicità, viaggi, locazioni immobiliari, oneri finanziari, ecc.) che i beneficiari devono sostenere a fronte di un determinato progetto. |
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Contributo in conto interessi:
si tratta di un contributo che viene concesso quando si stipula di un finanziamento a medio e lungo termine. Il contributo viene erogato direttamente dall’istituto finanziatore, il quale se ne servirà per abbassare il tasso di interesse applicato al finanziamento dell’impresa beneficiaria. L’entità dell’agevolazione è calcolata attualizzando la differenza tra tasso ordinario e tasso agevolato. Si deve distinguere la data di stipulazione del finanziamento alle normali condizioni di mercato da quella di approvazione dell’agevolazione. Non vengono richieste particolari garanzie da parte dell’ente agevolatore, in quanto normalmente si ritiene sufficiente l’esito positivo dell’istruttoria effettuata dall’istituto finanziatore. Mutuo agevolato: consiste in pratica in un contributo in conto interessi, dove la stipula del finanziamento e la concessione dell’agevolazione avvengono contemporaneamente. Il finanziamento, se viene erogato, viene concesso esclusivamente a condizioni agevolate. L’agevolazione consiste in un finanziamento a medio/lungo termine con un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. |
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| Contributo in conto canoni:
è paragonabile a un contributo in conto interessi, l’agevolazione (a fondo perduto) è concessa per abbattere il costo di un contratto di locazione finanziaria (leasing) stipulato a costi di mercato. Concessione di garanzia: in alcuni casi l’agevolazione consiste nell’offrire garanzie per finanziamenti a medio e lungo termine che altrimenti l’imprenditore non sarebbe stato in grado di fornire. A questo scopo particolare importanza rivestono i fondi di garanzia normalmente istituiti presso i Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi. |
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| Bonus fiscale:
In pratica si tratta di un contributo in conto capitale a tutti gli effetti (compreso l’aspetto fiscale), che viene erogato sotto forma di detrazione dall’importo spettante dall’ammontare delle varie imposte che l’azienda deve pagare sul proprio conto fiscale, cioè, l’impresa riceve un contributo sotto forma di “bonus” fiscale. Esso consente all’impresa di non pagare le imposte come IRPEG, IVA, IRPEF ed anche quelle dovute a titolo di sostituto d’imposta che confluiscono sul suo conto fiscale fino al raggiungimento dell’ammontare del bonus. Il bonus deve essere utilizzato entro 5 anni dalla sua concessione. Il bonus è considerato un vero e proprio contributo in conto capitale anche a fini fiscali. |
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| Credito d’imposta:
il contributo viene concesso come credito d’imposta non rimborsabile. Esso può essere fatto valere al momento del pagamento di IVA, IRPEF, IRPEG ed altri versamenti effettuati in acconto o saldo di tutte le imposte indicate nella circolare 219/e del 18 settembre 1999. Il credito d’imposta deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi per un importo pari all’agevolazione ricevuta. Questo tipo di agevolazione non è considerata un ricavo. |
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